Art. 10.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di oneri deducibili).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Altri oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, oltre agli oneri previsti dall'articolo 10, i seguenti oneri:

          a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

          b) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo dell'assistenza e dell'accudimento dei figli da parte di soggetti allo scopo retribuiti;

          c) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia pubbliche o private per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole dell'infanzia del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo dell'assistenza e dell'accudimento dei figli da parte di soggetti allo scopo retribuiti;

 

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          d) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          e) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, qualora nella regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          f) le spese per cerimonia sostenute dai cittadini con cittadinanza italiana che contraggono matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana sul territorio dello Stato, se documentate mediante fattura, fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità spetta a ciascun coniuge, o ai genitori dei coniugi, e può essere ripartita fra i medesimi soggetti, comunque, entro il limite predetto. La deduzione spetta nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute effettivamente le spese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione della presente lettera»;

          b) le lettere e) ed i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate.